Ripristinare lo Stato di diritto29/06/202629 / 06 / 2026 | HITRADIO SÜDTIROL Torggler Sigi
L’insistenza nel riscuotere sanzioni inflitte ai cittadini – in presenza di una comprovata mancanza di opportunità, adeguatezza e proporzionalità, nonché in totale assenza di competenza – non è certamente espressione di uno Stato di diritto.
Si invita l’Esecutivo provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano a ripristinare lo Stato di diritto
Conferma da parte dell’Assessore provinciale alla Salute e del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano della mancanza di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto
In occasione dell’audizione dell’Assessore alla Salute, dott. med. Hubert Messner, dinanzi alla Commissione d’inchiesta sul Covid del Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Assessore alla Salute ha risposto alla seguente domanda:
«La prossima domanda riguarda il futuro piano pandemico. Argomento: mascherine. Sicuramente lei conosce, tra l’altro, il metastudio Cochrane del 2023, che conferma definitivamente che non è stata riscontrata alcuna differenza nella trasmissione del virus con o senza mascherina. Pertanto, la mia domanda è: qualora dovesse verificarsi una prossima infezione virale – cosa che speriamo non accada – che assuma tali proporzioni, la fornitura di mascherine sarà allora una questione di principio e uno strumento fondamentale, sebbene non sia scientificamente provato che esse abbiano un’influenza sulla trasmissione del virus?»
Ha risposto testualmente come segue:
«Per quanto riguarda le mascherine, è vero… Sappiamo che le mascherine non sono certamente la soluzione ideale. Non le indosseremo all’aperto, credo che non dovrebbe più succedere – non all’aperto, ma in ambienti affollati.»
Si veda l’estratto dal verbale della commissione d’inchiesta del 21/01/2026:
https://drive.google.com/file/d/1tSGjSRuAXzryj7Ll-BKVvmI6gqNDBiJs/view?usp=drivesdk
Il fatto che il governo regionale non preveda più l’uso delle mascherine all’aperto nel nuovo piano pandemico è la prova inequivocabile che l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto non era, né allora né oggi, supportata da prove scientifiche della sua utilità, e quindi né l’adeguatezza né la proporzionalità della misura imposta.
Anche il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha confermato, nell’audizione dinanzi alla Commissione d’inchiesta sul Covid del Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, tenutasi il 4 giugno 2026, la mancanza di adeguatezza/adeguatezza e della proporzionalità dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.
Durante l’audizione dinanzi alla commissione d’inchiesta sulle misure anti-Covid, il presidente della Provincia ha dichiarato testualmente quanto segue:
«Per quanto riguarda l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, condivido l’opinione del mio collega Messner. Oggi non si adotterebbe più una misura del genere. Già all’epoca questa misura era tra le più controverse tra le varie misure adottate.»
L’inefficacia dell’uso della mascherina nel prevenire la trasmissione del virus era già stata confermata da una meta-analisi della rinomata rete scientifica internazionale Cochrane.
Ecco il testo originale dello studio in lingua inglese:
https://drive.google.com/file/d/1_hKLj-Bf8ZPs2OpoH4NInckr16lCzdAH/view?usp=drivesdk
Ecco la traduzione in tedesco:
https://drive.google.com/file/d/14ReodpmWxs88vj8ZURljxvoHvR5yWMfK/view?usp=drivesdk
L'inefficacia dell'uso delle mascherine (soprattutto all'aperto, ma non solo lì) era già nota nel 2020 (e anche prima), come risulta anche dalla relazione finale della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti (House of Representatives) del 4 dicembre 2024.
Ecco un estratto dall’originale in inglese:
https://drive.google.com/file/d/1-kaFtwlAdPEIVZM7EHK7ZY4SRoWoLu_b/view?usp=drivesdk
Ecco l’estratto tradotto in tedesco:
https://drive.google.com/file/d/1RIvmHt8tOZOVWlfLxVvERKxcoMn8OuU3/view?usp=drivesdk
La mancanza di utilità, adeguatezza e proporzionalità nell’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina – a maggior ragione all’aperto – è quindi evidente ed è stata confermata a livello istituzionale.
Non solo l’inutilità, ma anche la nocività per la salute dei cittadini derivante dall’obbligo di indossare la mascherina è stata illustrata con competenza nel marzo 2023 dal rinomato patologo Prof. Dr. med. Arne Burkhardt:
https://drive.google.com/file/d/1Q8PeNWmRpPmdqlwVY6EOrefO3nm5a37U/view?usp=drivesdk
Il Prof. Gerhard Scheuch, ricercatore di fama internazionale nel campo degli aerosol e consulente dell’Istituto Robert Koch durante la cosiddetta pandemia, ha confermato nel 2023 che l’uso delle mascherine non ha alcuna influenza sulla diffusione del virus:
https://www.bz-berlin.de/deutschland/hat-die-maskenpflicht-nichts-gebracht
Dall’accertata innocuità del comportamento dei cittadini soggetti a sanzioni, e dalla nocività della misura, tenuto conto del corrispondente diritto dei cittadini alla legittima difesa, deriva l’illegittimità per violazione dei principi generali della legge n. 689/1981 delle multe emesse dal Segretariato Generale della Provincia Autonoma di Bolzano – peraltro senza competenza (ultra vires) –
Secondo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza (Legge n. 689/1981), le sanzioni amministrative presuppongono che il comportamento non solo violi la legge (sia illegittimo), ma leda anche concretamente l’interesse tutelato dalla norma.
L’interesse tutelato dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto consisteva nel contenere la circolazione del virus all’aperto.
A parte il fatto che le mascherine non hanno alcuna influenza sulla diffusione del virus (vedi sopra), all’aperto non sussiste comunque né una necessità né un’efficacia.
Inoltre, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto ha avuto ripercussioni negative sulla salute psichica e fisica dei cittadini (vedi sopra), per cui sussisteva anche il diritto alla legittima difesa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 689/1981.
Poiché sia l’Assessore alla Salute che il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano hanno confermato, dinanzi alla commissione d’inchiesta di questo Consiglio provinciale sulle misure anti-Covid, che l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto non era ragionevole né proporzionato, i cittadini che non indossavano la mascherina all’aperto non hanno tenuto una condotta tale da ledere concretamente l’interesse da tutelare.
Pertanto, le relative sanzioni amministrative erano e sono illegittime, poiché la Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano ha così – per di più senza disporre della necessaria competenza in materia, che spettava esclusivamente al prefetto – ha inflitto ai cittadini una sanzione per un comportamento che non ha leso l’interesse da tutelare.
I diritti fondamentali sono assoluti e la loro limitazione richiede sempre la rigorosa dimostrazione della ragionevolezza e della proporzionalità
L’obbligo imposto ai cittadini di indossare una mascherina anche all’aperto costituisce – in mancanza di una comprovata utilità della misura – una chiara violazione della dignità umana e dell’integrità psicofisica.
Anche la violazione della dignità umana è una forma di tortura.
L’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina senza previa dimostrazione di adeguatezza e proporzionalità viola gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, l’articolo 3 della CEDU, nonché l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nullità delle sanzioni e delle relative contravvenzioni inflitte o notificate ai cittadini, a causa della mancanza di poteri/competenza da parte del Segretariato generale della Provincia Autonoma di Bolzano
Con la sentenza n. 97/2025, depositata il 3 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato irricevibile la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale provinciale di Bolzano, in quanto «il provvedimento impugnato … nella motivazione fa riferimento esclusivamente all’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020, nella sua versione convertita, ovvero alla norma statale che sanzionava le violazioni degli obblighi imposti durante la pandemia.
Ne consegue che … la sanzione impugnata dinanzi al giudice ordinario è stata irrogata esclusivamente in applicazione della legge statale.
Poiché il giudice del rinvio non è tenuto ad applicare la norma regionale contestata, le questioni sollevate in merito alla costituzionalità sono irricevibili.»
Si veda qui la sentenza e, in calce, il testo decisivo evidenziato.
https://drive.google.com/file/d/1JN_yNehK8rAtdCLhlgJIyrrfOkAex_XC/view?usp=drivesdk
Poiché il Tribunale provinciale di Bolzano ha sollevato la questione costituzionale esclusivamente in relazione all’eccesso di competenza da parte del legislatore provinciale, e la Corte costituzionale – sulla base del riferimento esclusivo, nella parte della motivazione relativa alla sanzione pecuniaria, all’art. 4 del D.L. 19/2020 – ha ritenuto che il Tribunale provinciale di Bolzano dovesse decidere sulla questione della legittimità del provvedimento sanzionatorio applicando esclusivamente le disposizioni nazionali (D.L. 19/2020, artt. 1 e 4) – la questione di costituzionalità è stata respinta in quanto irricevibile (non infondata!), poiché, secondo la Corte costituzionale, era superflua. Il Tribunale provinciale di Bolzano non aveva sollevato la questione della costituzionalità delle disposizioni nazionali (D.L. 19/2020, artt. 1 e 4) in relazione all’opportunità, all’adeguatezza e alla proporzionalità dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, e pertanto la Corte costituzionale non si è pronunciata al riguardo.
La Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano aveva sì citato, nell’introduzione delle notifiche di sanzione inviate ai cittadini, anche la legge n. 4 della Provincia Autonoma di Bolzano dell’8 maggio 2020
https://redas.services.siag.it/redasArticlesAttachment?attachId=1068041
e il provvedimento d’urgenza del presidente della Provincia allora in vigore, ma poi, nella parte motivativa vera e propria della notifica, aveva fatto riferimento solo alla disposizione nazionale (decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020). Ciò è stato determinante affinché la Corte costituzionale ritenesse che la normativa provinciale fosse irrilevante ai fini della decisione sul ricorso contro tali avvisi di sanzione emessi dal Segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano.
https://drive.google.com/file/d/1J6c0qG_b9S0aHf3NywjidI1WEt3A1iE0/view?usp=drivesdk
Alla luce di questa sentenza della Corte costituzionale, occorre quindi verificare se la Provincia autonoma di Bolzano, nella persona del Segretario generale, fosse autorizzata, in base alla normativa statale, a infliggere la sanzione prevista dall’art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 (Sanzioni e controlli).
L’art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 (Sanzioni e controlli) prevedeva quanto segue: «1. … Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, definite e applicate mediante i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, e dell’articolo 3, è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro ….
- Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal prefetto.
https://drive.google.com/file/d/1si7h_ddL55fArfjCo1P5XjLAK9V6qEZY/view?usp=drivesdk
Alla luce della normativa statale (che tuttavia è incostituzionale a causa della mancanza di opportunità, adeguatezza e proporzionalità dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto – sono state presentate istanze di rinvio alla Corte costituzionale in merito alla questione della costituzionalità, in procedimenti ancora pendenti, ma non ancora deferiti alla Corte costituzionale), la competenza a infliggere la sanzione pecuniaria spetta esclusivamente al Prefetto e non alla Segreteria Generale della Provincia Autonoma di Bolzano.
Pertanto, i provvedimenti emanati dalla Segreteria generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’irrogazione della sanzione amministrativa sono nulli per assoluta mancanza di potere/competenza.
Se il legislatore statale prevede espressamente un determinato organo per l’irrogazione della sanzione, non può intervenire un altro organo, previsto dalla legge statale (quella legge che, secondo la Corte costituzionale, costituisce l’unica ed esclusiva base giuridica per le sanzioni inflitte con le decisioni di sanzione emesse dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano) non può arrogarsi la facoltà/competenza per l’irrogazione delle sanzioni.
In questo caso si è evidentemente verificato un atto ultra vires (ovvero che esula dai poteri/dalle competenze) da parte del Segretariato Generale della Provincia Autonoma di Bolzano.
Le decisioni di sanzione notificate ai cittadini dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano, che nella loro motivazione fanno riferimento esclusivamente a norme di diritto statale, sono nulle per assoluta mancanza di potere/competenza.
Evidente incostituzionalità
degli articoli 1 e 4 del decreto legge n. 19/2020 relativo all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto
Anche alla luce delle recenti conferme fornite in ambito istituzionale dall’Assessore provinciale alla Salute e dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano (vedi sopra), nonché alla luce delle conclusioni contenute nella relazione finale della commissione sulla pandemia di coronavirus della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, risulta evidente la violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, commessa dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto previsto dall’art. 1 del decreto legge 19/2020 e la relativa sanzione prevista dall’art. 4 del decreto legge 19/2020.
La limitazione dei diritti fondamentali, nell’ambito delle Costituzioni italiana ed europea, non può essere lasciata all’arbitrio della politica, ma deve rispettare rigorosamente i principi di finalità, adeguatezza e proporzionalità. Tali principi costituiscono un limite ai poteri del legislatore e delle autorità e garantiscono che le restrizioni siano necessarie, adeguate e proporzionate agli obiettivi pubblici perseguiti.
Indossare una mascherina all’aperto non soddisfa nessuno di questi criteri.
Nel caso di diritti inalienabili (come il diritto di muoversi liberamente senza dover indossare una mascherina che ostacola la respirazione naturale e comporta quindi effetti negativi di natura fisica, ma anche di natura psicologica, poiché la parte emotiva del viso viene coperta), le restrizioni sono possibili solo se vengono bilanciate con altri interessi tutelati dalla Costituzione (ad es. la dignità umana, salute, libertà), e purché sia garantito che l’essenza stessa del diritto non venga compromessa.
In sintesi, si può affermare che una limitazione di un diritto fondamentale è legittima solo se giustificata da una finalità costituzionale e idonea a raggiungerla, nonché se è necessaria e proporzionata.
Le sanzioni inflitte ai cittadini altoatesini per i motivi sopra indicati violano gli articoli 2 (Garanzia dell’inviolabilità dei diritti umani), 13 (inviolabilità della libertà personale) e 32 (inviolabilità della dignità umana) della Costituzione, contro l’articolo 1 (obbligo di rispetto dei diritti umani) e l’articolo 3 (divieto di tortura) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché contro l’art. 4 (divieto di tortura) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Le disposizioni citate prescrivevano infatti l’uso della mascherina anche all’aperto, sebbene mancasse del tutto la prova dell’utilità della misura imposta e non fossero quindi soddisfatti i requisiti di adeguatezza eadeguatezza e proporzionalità, che devono invece essere soddisfatti per ogni misura che limiti i diritti e le libertà fondamentali.
Nonostante l’assoluta mancanza di competenza e nonostante la ormai accertata istituzionalmente mancanza di ragionevolezza/adeguatezza e proporzionalità, la Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano continua a riscuotere, tramite la Südtiroler Einzugsdienste AG, le multe inflitte ai cittadini per il mancato uso della mascherina all’aperto, con la minaccia di esecuzione forzata.
Pertanto, con la mozione n. 436/2026 (vedi versione in tedesco allegata)
Klicke, um auf IDAP_807161.pdf zuzugreifen
ho invitato il Governo provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nella persona del Presidente della Provincia, a:
di comunicare immediatamente alla Südtiroler Einzugsdienste AG che l’incarico di riscossione delle multe inflitte dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano ai cittadini per il mancato uso della mascherina all’aperto venga
sospeso di dare urgentemente istruzioni alla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano, di annullare tutte le contravvenzioni inflitte ai cittadini altoatesini per il mancato uso della mascherina all’aperto e di rimborsare conseguentemente ai cittadini altoatesini gli importi delle contravvenzioni già pagati
2.1. poiché si tratta di sanzioni inflitte ultra vires, in quanto la Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano è del tutto priva della competenza/potere di infliggere le sanzioni amministrative previste dall’art. 4 del decreto legge 19/2020
2.2. in ogni caso, poiché si tratta di sanzioni inflitte a cittadini per comportamenti non dannosi e che non ledono l’interesse tutelato (contenimento della circolazione del virus), e quindi di sanzioni irrogate in palese violazione dei principi di opportunità/adeguatezza e proporzionalità.
Mentre il presidente della Provincia e i membri del Consiglio provinciale dell’Alto Adige, che all’epoca hanno votato a favore dell’irrogazione di una sanzione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti dei cittadini che non indossavano la mascherina all’aperto, possono giustificare la propria ignoranza riguardo alla mancanza di adeguatezza/adeguatezza e proporzionalità della misura adottata, oggi ogni membro di questo Consiglio provinciale ne è comprovatamente a conoscenza.
Una bocciatura di questa mozione non significherebbe quindi altro che – pur essendo pienamente a conoscenza dei fatti – nella propria attuale funzione di consigliere provinciale e/o membro del governo provinciale, assumersi la responsabilità politica e giuridica per la consapevole ratifica e conferma a posteriori di una misura autoritaria irragionevole, in quanto inopportuna e dannosa.
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