La diffamazione non è punibile se si esercita un diritto di cronaca o critica, rispettando verità, interesse pubblico e continenza
La libertà di espressione in Italia è garantita dall’art. 21 della Costituzione, ma incontra un limite nel diritto alla reputazione altrui, disciplinato dal reato di diffamazione (art. 595 c.p.). Offendere la reputazione comunicando con più persone è punito, specialmente se aggravato da stampa o internet, anche se il fatto è vero. La diffamazione non è punibile se si esercita un diritto di cronaca o critica, rispettando verità, interesse pubblico e continenza.
Punti Chiave sulla Differenza e Bilanciamento:
- Libertà di Espressione (Art. 21 Cost.): Garantisce la manifestazione libera del pensiero, della stampa e la non censura.
- Reato di Diffamazione (Art. 595 C.P.): Punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.
- Diffamazione Online/Social: Un post su Facebook o Instagram raggiunge „più persone“ e costituisce un’aggravante (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro).
- Il limite della Verità: Raccontare fatti veri non scagiona automaticamente se le modalità sono offensive. La verità è scriminante solo se accompagnata da interesse pubblico e forma corretta (continenza).
- Diritto di Critica e Cronaca: La critica è libera se basata su fatti veri, ma non deve degenerare in attacchi personali gratuiti.
- Depenalizzazione: È in corso un dibattito sulla necessità di eliminare le pene detentive per la diffamazione a mezzo stampa per evitare „effetti raggelanti“ sulla libertà di informazione.
Conseguenze Legali:
Chi subisce diffamazione ha 3 mesi per sporgere querela penale e 5 anni per chiedere il risarcimento dei danni in sede civile.
La pubblicazione di contenuti offensivi o diffamatori in „stato d’ira“, comunemente definita nel diritto come reazione a un fatto ingiusto altrui, può configurare una causa di non punibilità o un’attenuante, a seconda dei casi. L’ordinamento italiano (art. 599 c.p. e art. 62 n. 2 c.p.) riconosce che l’ira, se provocata, riduce la responsabilità, ma non annulla automaticamente la gravità dell’atto, specialmente sui social media.
- Provocazione e Non Punibilità (Art. 599 c.p.): Non è punibile chi commette diffamazione se questa è diretta alla persona che ha commesso il „fatto ingiusto“, purché la reazione avvenga in uno stato d’ira e subito dopo la provocazione.
- Contestualità (Immediatezza): La giurisprudenza richiede che la reazione avvenga „subito dopo“ il fatto ingiusto (non necessariamente in contemporanea, ma in un arco temporale breve e interdipendente), in modo che l’ira sia ancora „fresca“.
- Stato d’ira e Social Media: L’esimente dello stato d’ira è difficile da applicare sui social media o a mezzo stampa. La Corte di Cassazione ha spesso escluso la non punibilità (es. insulti all’ex su Facebook) perché la diffusione amplificata del contenuto travalica la reazione diretta e immediata.
- Attenuante Comune (Art. 62 n. 2 c.p.): Se la reazione non è „subito dopo“ o manca la proporzione, l’ira non elimina il reato ma può essere considerata una circostanza attenuante comune (reato meno grave).
- Responsabilità Civile: Anche se non punibile penalmente, la pubblicazione in stato d’ira può comunque comportare un illecito civile con obbligo di risarcimento danni, specialmente se la condotta è sproporzionata.
In sintesi: Pubblicare post o commenti in stato d’ira (es. in preda alla rabbia) per una provocazione subita è una scusante parziale, ma se la pubblicazione avviene online o su media diffusi, la Cassazione tende a ritenerla reato (diffamazione) proprio per la diffusione pubblica, indipendentemente dallo stato d’animo.
Articolo 62 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
- 1) l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale(1);
- 2) l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui(2);
- 3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza(3);
- 4) l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità(4);
- 5) l’essere concorso a determinare l‘evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa(5);
- 6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.
Note
(1) L’espressione „motivi di particolare valore morale e sociale“ rimanda a quei motivi apprezzabili sotto il profilo etico o sociale. S ricordi però che la giurisprudenza ha escluso che l’attenuante possa applicarsi ai casi in cui sia presente la causa d’onore, la necessità di sopperire ai bisogni familiari, il movente della gelosia, il motivo politico animato da finalità eversive o terroristiche, la ritorsione o la vendetta.
(2) Tale circostanza attenuante, nota come provocazione, opera al ricorrere di due requisiti: lo stato d’ira, che provoca nel soggetto un impulso irrefrenabile, e l’altrui fatto ingiusto, i quali non si richiede siano legati da un legame di immediatezza, potendo intervenire la reazione dell’agente anche dopo un intervallo di tempo più prolungato, purché ciò non spezzi la relazione con l’ingiusto comportamento del provocatore.
(3) A determinate condizioni fissate dal numero in esame, il soggetto che ha commesso il fatto per la suggestione di una folla in tumulto può godere di tale attenuante, a patto che la folla in tumulto e la condotta dell’agente siano legate da un legame causale.
(4) La circostanza in esame rappresenta l’attenuante simmetrica rispetto all’aggravante di cui all‘art. 61 del c.p. n. 7 e, come questa, è stata inserita nel codice penale attraverso la legge 7 febbraio 1990, n.127 (art. 2).
(5) Affinché possa applicarsi l’attenuante, nella serie causale del fatto si deve inserire una condotta volontariamente, quindi dolosamente, posta in essere dalla vittima.
(6) L’ultimo caso di attenuante comune contempla due ipotesi di ravvedimento volontario (la circostanza non ricorre quando l’azione riparatrice è dovuta per legge, come nel caso dell’investitore che deve soccorrere la persona investita per effetto del sinistro automobilistico, se no commetterebbe reato di omissione di soccorso), da compiersi prima del giudizio, ovvero prima dell’apertura del giudizio di primo grado. La prima ipotesi presuppone, da un lato, il risarcimento integrale e, ove possibile, le restituzione. La giurisprudenza dominante ritiene che il risarcimento deve essere non solo volontario, ma anche effettivo ed integrale, quindi riguarderà anche le persone offese non costituite in giudizio. La seconda ipotesi, invece, è quella dell’elisione o dell’attenuazione spontanea delle conseguenze dannose del reato. A tale proposito si ricordi che la giurisprudenza ha escluso che la confessione possa integrare i presupposti oggettivi dell’attenuante.
Spiegazione dell’art. 62 Codice Penale
La norma in oggetto contiene l’elenco delle circostanza attenuanti comuni, le quali, al pari delle aggravanti (art. 61, trovano applicazione per qualsiasi reato, ove ritenute compatibili:
- se il colpevole ha agito per particolari motivi di natura morale o sociale, la pena viene diminuita per via della nobile ispirazione che caratterizza la condotta. Il nobile intento va qualificato dal punto di vista oggettivo, mentre, dal punto di vista soggettivo, l’agente deve essere effettivamente indotto da quel motivo.
- L’aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, viene guardato con minor sfavore dal legislatore, proprio per l’ingiustizia subita, la quale può oltretutto avere sia natura colposa che dolosa. Il fatto ingiusto può anche consistere nell’esercizio di un diritto, quando questo è attuato con modalità vessatorie e sproporzionate.
- L’attenuazione della pena per aver il colpevole agito per suggestione di una folla in tumulto si giustifica con il fatto che il colpevole ha potuto opporre una minore resistenza psichica alla commissione del fatto, causata dall’influsso determinante di una massa di persone.
- La speciale tenuità del danno, attenuante applicabile per tutti i reato commessi a scopo di lucro o che comunque offendono il patrimonio, fa da contraltare all’aggravante di cui al n. 7) art. 61 e trova il suo fondamento della minore offesa arrecata al bene giuridico.
- La norma in oggetto contiene l’elenco delle circostanza attenuanti comuni, le quali, al pari delle aggravanti (art. 61, trovano applicazione per qualsiasi reato, ove ritenute compatibili:
- se il colpevole ha agito per particolari motivi di natura morale o sociale, la pena viene diminuita per via della nobile ispirazione che caratterizza la condotta. Il nobile intento va qualificato dal punto di vista oggettivo, mentre, dal punto di vista soggettivo, l’agente deve essere effettivamente indotto da quel motivo.
- L‘aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, viene guardato con minor sfavore dal legislatore, proprio per l’ingiustizia subita, la quale può oltretutto avere sia natura colposa che dolosa. Il fatto ingiusto può anche consistere nell‘esercizio di un diritto, quando questo è attuato con modalità vessatorie e sproporzionate.
- L’attenuazione della pena per aver il colpevole agito per suggestione di una folla in tumulto si giustifica con il fatto che il colpevole ha potuto opporre una minore resistenza psichica alla commissione del fatto, causata dall’influsso determinante di una massa di persone.
- La speciale tenuità del danno, attenuante applicabile per tutti i reato commessi a scopo di lucro o che comunque offendono il patrimonio, fa da contraltare all’aggravante di cui al n. 7) art. 61 e trova il suo fondamento della minore offesa arrecata al bene giuridico.
- Il concorso doloso della persona offesa attenua la pena quando esso è stato messo in atto coscientemente e volontariamente dalla vittima e quando esso sia una vera e propria concausa alla produzione della lesione del bene giuridico. Il comportamento doloso della persona offesa deve altresì essere successivo alla condotta del soggetto agente, configurandosi altrimenti l’applicazione dell’attenuante della provocazione di cui al n. 2).
- Da ultimo, vi sarà una diminuzione di pena nel caso in cui il colpevole ripari interamente il danno prima dell’instaurazione del giudizio, oppure si attivi concretamente per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato. La differenza tra l’attenuante in oggetto e la diminuzione di pena prevista per il recesso attivo nel delitto tentato ex art. 56 sta nel fatto che quest’ultima postula che l’agente si riattivi, interrompendo il processo di causazione dell’evento, così da impedirne il verificarsi, mentre la circostanza attenuante del ravvedimento attivo presuppone che l’evento si sia già realizzato e che l’agente si adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenza dannose o pericolose del reato.
- Da ultimo, vi sarà una diminuzione di pena nel caso in cui il colpevole ripari interamente il danno prima dell’instaurazione del giudizio, oppure si attivi concretamente per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato. La differenza tra l’attenuante in oggetto e la diminuzione di pena prevista per il recesso attivo nel delitto tentato ex art. 56 sta nel fatto che quest’ultima postula che l’agente si riattivi, interrompendo il processo di causazione dell’evento, così da impedirne il verificarsi, mentre la circostanza attenuante del ravvedimento attivo presuppone che l’evento si sia già realizzato e che l’agente si adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenza dannose o pericolose del reato
La Cassazione sulla nozione di “stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui” per la non punibilità del reato di diffamazione.
Cass. pen., Sez. V, Sent. 4 marzo 2021 (ud. 18 gennaio 2021), n. 8898
Presidente Miccoli, Relatore Belmonte
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, si è pronunciata in tema di diffamazione, con specifico riguardo alla nozione di “stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui”, che, come è noto, rende il fatto non punibile.
Sul punto, la Corte ha offerto una interpretazione oggettiva di “fatto ingiusto”, precisando che “il comportamento provocatorio, costituente il fatto ingiusto, che causa lo stato di ira e la reazione diffamatoria dell’offensore, anche quando non integrante gli estremi di un illecito codificato, deve comunque potersi ritenere contrario alla civile convivenza secondo una valutazione oggettiva e non in forza della mera percezione negativa che del medesimo abbia avuto l’agente. Non è dunque sufficiente che questi si sia sentito provocato, ma è necessario che egli sia stato oggettivamente provocato”.
